Principio di cassa e Certificazione Unica 2018: aspetti civilistici e profili fiscali.

Pubblicato il da L' inform@i.v.a.

Cosa accade nel caso in cui un imprenditore riceve una parcella emessa da un professionista il 30 dicembre 2017 per una prestazione ricevuta nel corso del periodo d’imposta e ha provveduto al suo pagamento in data 3 gennaio 2018 ? 

 

In questo caso  la situazione si può definire di tipo ordinario o normale.

 

Infatti, la parcella:

  • consente la contabilizzazione del costo o componente negativo di reddito da parte dell’imprenditore per “competenza” e, quindi, nell’ anno “2017”;
  • poichè è stata pagata il 3 gennaio 2018, al netto della ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20%, che deve essere corrisposta entro il giorno 16 di febbraio, concorre alla formazione del reddito professionale per l’anno “2018”;
  • concorre alla compilazione da parte del sostituto d’imposta (imprenditore) della Certificazione Unica dell’anno 2018 da consegnare entro il termine di presentazione del modello 770/2019;
  • per il professionista, che ai fini reddituali applica il cosiddetto “principio di cassa”, anche se ha provveduto a emettere la parcella nel 2017, provvederà a dichiarare il reddito che ne deriva nell’anno dell’incasso del compenso (cioè nel 2018).

Il problema si complica se il pagamento fatto dall'imprenditore, che ha ricevuto la parcella nel corso del mese di dicembre 2017 , perviene al professionista di fatto, il 3 gennaio 2018.

 

Premesso che i professionisti devono necessariamente procedere a individuare il proprio reddito in relazione, al “principio di cassa”, come espressamente affermato dall’art. 54 del Tuir,  e tenendo in considerazione che le stesse regole si rendono operative anche ai professionisti che esercitano l’attività in forma associata, non che alle società semplici se pongono in essere l’esercizio dell’attività di lavoro autonomoa tutti coloro che non risultano iscritti in specifici albi, come a titolo meramente indicativo:

  • i consulenti marketing;
  • i fotografi;
  • i professionisti operati nel settore del software;
  • i consulenti o gli esperti fiscali/contabili per la tenuta delle scritture obbligatorie per conto terzi;

in tutti quei casi in cui  per le specifiche caratteristiche dell’attività posta in essere, non assumono la natura di imprenditori (usualmente artigiani).

 

Attraverso il modulo di contatto è possibile richiedere consulenza. Un team di professionisti valuterà il quesito e formulerà un preventivo di massima e le modalità di espletamento dell'incarico eventualmente ricevuto. Per approfondire leggi qui !

 

Nell’ ipotesi in esame (pagamento compenso disposto entro fine anno) è necessario valutare il mezzo o lo strumento che risulta utilizzato per l’operazione.

 

Infatti, il compenso professionale si deve considerare percepito (vedere anche lo schema in fondo pagina), se la rimessa avviene:

  • in contanti, quando le somme entrano nella disponibilità del professionista, nel qual caso sussiste la coincidenza del momento del pagamento da parte del cliente, con quello dell’incasso da parte del professionista;
  • con assegno bancario, quando lo stesso entra nella disponibilità del professionista, cioè alla data di consegna del titolo e, quindi, non quella di versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno che potrebbe risultare in una data successiva o, anche, in un diverso periodo d'imposta (es.: assegno ricevuto in data 31 dicembre 2017 e versato sul conto corrente bancario il 3 gennaio 2018);
  • con assegno circolare, quando il medesimo entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo, per cui, come per l’assegno bancario, l’imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la data dell’avvenuto versamento sul conto corrente del professionista non esplica alcun effetto.

per quanto concerne gli assegni bancari e circolari, l’Agenzia delle entrate, sia con risoluzione del 29 maggio 2009, n. 138/E, sia con circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E, ha puntualizzato che la principale differenza fra le due diverse modalità di pagamento risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall'assegno circolare rispetto a quello bancario. Più volte è stata sollevata la questione che l’assegno bancario, potrebbe anche risultare “scoperto”, per cui l’effettivo incasso ai fini fiscali si dovrebbe valutare in relazione al buon fine dell’assegno;

  • con bonifico bancario, nel momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme, cioè alla data dell’accredito sul proprio conto corrente (in concreto, nel momento della disponibilità e utilizzabilità della somma).

Al riguardo, con la circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E, l’Agenzia delle entrate, ha puntualizzato che non assume rilievo né la data della valuta, né quella da cui decorrono gli interessi, né, infine, il momento in cui il dante causa ha emesso l’ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista interessato dell’avvenuto accredito. È, pertanto, evidente che il momento in cui il compenso si deve ritenere percepito dal professionista potrebbe non risultare coincidente con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta e, comprendere, questa ultima sia nella certificazione unica, sia nella dichiarazione dei sostituti d’imposta. Infatti, è opportuno porre in evidenza che, come regola, il soggetto che esegue il pagamento del compenso (sostituto d’imposta), ha l’obbligo di eseguire la ritenuta alla fonte nel momento in cui viene effettivamente erogata la somma che, in altri termini, coincide con l’uscita della medesima dalla propria disponibilità, mentre per il professionista (sostituito d’imposta), sorge il diritto allo scomputo della ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso concorre alla formazione del proprio reddito professionale;

  • con carte di credito o con carta di debito, quando il soggetto interessato consegue l’effettiva disponibilità delle somme, che dovrebbe essere individuata nel momento in cui risulta contabilizzato l’accredito sul proprio conto corrente.

 

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L’adempimento collegato alla percezione dei compensi professionali e, soprattutto, alla dichiarazione dei compensi, è quello della certificazione unica inerente sia ai pagamenti ricevuti, sia alle ritenute alla fonte subite.

 

Al riguardo, si concretizza la sussistenza di palesi difformità tra la documentazione ricevuta dal sostituto d’imposta o soggetto erogatore e gli obblighi fiscali del professionista.

 

Ad esempio, si consideri l’ipotesi del bonifico bancario, dove la data rilevante:

  • per il pagamento è quella rilevante in relazione all’effettuazione del bonifico (es.: 30 dicembre 2017);
  • per l’incasso è quella dell’accredito (es.: 3 gennaio 2018).

Ne deriva che il sostituto d’imposta (soggetto che ha effettuato il pagamento del compenso), procederà a:

  • eseguire il versamento della ritenuta alla fonte entro il 16 gennaio 2018 (indicando come periodo di riferimento il mese di dicembre 2017);
  • rilasciare la certificazione unica della ritenuta operata con riferimento al periodo d’imposta 2017;
  • mentre il professionista, invece, deve far rilevare il compenso nell’anno 2018.

Tale situazione, comunque, non è particolarmente rilevante, in quanto facilmente spiegabile proprio in considerazione della documentazione disponibile che può essere esibita in sede di eventuale verifica fiscale;

 

 

 

Modalità incasso

Imputazione del compenso

Riferimenti di prassi

Contanti

A partire dal momento in cui le somme entrano nell’effettiva disponibilità del professionista

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Assegno bancario

nel momento in cui si realizza con la consegna del titolo a prescindere dalla data del versamento sul proprio conto corrente

circolare Agenzia delle entrate 23 giugno 2010, n. 38/E

Assegno circolare

nel momento in cui si realizza con la consegna del titolo a prescindere dalla data del versamento sul proprio conto corrente

risoluzione Agenzia delle entrate 29 maggio 2009, n. 138/E e circolare Agenzia delle entrate 23 giugno 2010, n. 38/E

Bonifico bancario

Nel momento in cui il professionista riceve l’accredito sul proprio conto corrente (da individuare nella cosiddetta “data disponibile” cioè dal giorno in cui la somma accreditata può essere validamente utilizzata

circolare Agenzia delle entrate 23 giugno 2010, n. 38/E

Carta di credito

nel momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme (cioè in quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente)

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Carta di debito

nel momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme (cioè in quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente)

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