Il trattamento fiscale degli omaggi alla clientela e ai lavoratori dipendenti.
E’ in arrivo il Natale e, come ogni anno, si presenta il caso del trattamento fiscale degli omaggi ai lavoratori dipendenti e alla clientela.
Ai fini dell’imposizione diretta, le spese per omaggi sono deducibili integralmente se di costo unitario non superiore a € 50,00, mentre per quelli di costo unitario superiore a detto ammontare è necessario fare riferimento ai limiti di deduzione previsti dal D.M. 19 novembre 2008.
Ai fini Iva la detraibilità dell’imposta è integrale se il valore o costo unitario del bene non risulta di entità, anche in questo caso, superiore a € 50,00.
Tuttavia, il contribuente o soggetto passivo del tributo si trova di fronte ad una differenziazione a seconda che il bene oggetto dell’omaggio rientri o meno nell ’ambito dell’attività di impresa, come specificato nel seguente prospetto:
Tipologia di omaggio | Regime Iva alla cessione |
Beni non rientranti nella attività produttiva dell’azienda di costo superiore a € 50,00 | Cessione fuori campo Iva a norma dell’art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 |
Beni non rientranti nella attività produttiva dell’azienda di costo inferiore o pari a € 50,00 | Cessione fuori campo Iva a norma dell’art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 |
Beni rientranti nella attività produttiva dell’azienda di qualsiasi importo | Come regola: cessione imponibile, tenendo in considerazione che se viene applicata l’indetraibilità del tributo in sede di acquisto del bene, la cessione deve essere considerata fuori campo Iva a norma dell’art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 |
Dal punto di vista contabile, se l’operatore economico o soggetto passivo acquista un bene per regalarlo, all’atto dell’acquisto, unitamente all’esborso finanziario procederà a contabilizzare la spesa (componente negativo di reddito) nel conto economico in una specifica voce o conto acceso alla categoria degli “omaggi”.
Quando l’omaggio è un bene che costituisce oggetto dell’attività d’impresa del soggetto passivo Iva , la cessione del bene a titolo di “omaggio”, deve risultare posta in essere con emissione di una fattura;
in questo caso la scrittura contabile assumerà la seguente articolazione:
| ||||
------------------------------------------- ...-..-…. ------------------------------------------------------- | ||||
Crediti verso clienti (Stato patrimoniale) | a | Diversi |
| …..,.. |
| a | Omaggi a clienti (conto economico) |
…..,.. |
|
| a | Iva a debito (stato patrimoniale) |
…..,.. |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
A questo punto è necessario considerare se il soggetto cedente applica o meno la rivalsa dell’Iva, nel qual caso in fattura deve risultare specificato se si tratta di un’operazione:
- … con obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- … senza obbligo di rivalsa dell’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Attraverso il modulo di contatto è possibile richiedere consulenza. Un team di professionisti valuterà il quesito e formulerà un preventivo di massima e le modalità di espletamento dell'incarico eventualmente ricevuto. Per approfondire leggi qui !
Esempio: si supponga che un operatore economico soggetto Iva abbia ceduto gratuitamente ad un cliente beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa. Il valore normale di tali beni è di € 100,00 e che l’aliquota Iva applicabile all'operazione è del 22%.
Soluzione: 1) nell’ipotesi di applicazione:
- della rivalsa ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le scritture contabili assumeranno le seguenti articolazioni:
| ||||
------------------------------------------ ...-..-…. ------------------------------------------------------- | ||||
Crediti verso clienti (stato patrimoniale) | a | Diversi
|
| 122,00 |
| a | Ricavi per omaggi (conto economico) | 100,00
|
|
| a | Iva a debito (stato patrimoniale) | 22,00
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
e, quindi, con una successiva scrittura, procederà a rettificare l'importo del credito verso il cliente, che in realtà ammonta a soli € 22,00, ed annullare il ricavo in quanto l'impresa non ha conseguito alcun ricavo trattandosi di cessione gratuita.
| ||||
------------------------------------------ ...-..-…. ------------------------------------------------------- | ||||
Ricavi per omaggi (conto economico) | a | Crediti verso clienti (stato patrimoniale) |
| 100,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
2) nell'ipotesi di non applicazione: | ||||
|
|
|
|
|
|
------------------------------------------- ...-..-…. ------------------------------------------------------- | ||||
Crediti verso clienti (stato patrimoniale) | a | Diversi
|
| 122,00 |
| a | Ricavi per omaggi (conto economico) | 100,00
|
|
| a | Iva a debito (stato patrimoniale) | 22,00
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
e, quindi, con una successiva scrittura, procederà a rettificare l'importo del credito verso il cliente ed annullare il ricavo in quanto l'impresa non ha conseguito alcun ricavo trattandosi di cessione gratuita.
| ||||
------------------------------------------- ...-..-…. ------------------------------------------------------- | ||||
Diversi
Ricavi per omaggi (conto economico) Imposte non deducibili | a | Crediti verso clienti (stato patrimoniale)
|
100,00
22,00 | 122,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
| ||||
|
|
|
|
|
|
Per quanto attiene agli omaggi ai lavoratori dipendenti occorre distinguere se gli stessi:
- non rientrano nell’attività di impresa, di qualunque importo, nel qual caso devono risultare contabilizzati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap, mentre ai fini Iva, l’ammontare di tributo addebitato in sede di acquisto del bene si deve ritenere non detraibile;
- rientrano nell’attività di impresa, di qualunque importo, devono essere imputati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap, mentre ai fini Iva, l’ammontare di tributo addebitato in sede di acquisto del bene si deve ritenere, come regola, detraibile.