Regime IVA agevolato al 10% negli interventi di manutenzione su immobili residenziali.

Pubblicato il

Sulle prestazioni di servizi inerenti agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su beni immobili residenziali, si rende operativo un regime Iva agevolato, consistente nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%, tenendo presente che anche le cessioni di beni possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, solamente se la relativa fornitura risulta posta in essere nell’ambito del contratto di appalto .

In merito, però, è necessario puntualizzare che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta trova applicazione ai predetti beni solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni medesimi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal D.M. 29 dicembre 1999, tra i quali sono presenti:

  • apparecchiature di condizionamento;
  • apparecchiature di riciclo dell’aria;
  • ascensori;
  • caldaie;
  • impianti di sicurezza;
  • infissi esterni;
  • infissi interni;
  • montacarichi;
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • video citofoni.

Su tali beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solamente sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

In pratica, da quanto accennato, si deduce che negli interventi di manutenzione eseguiti su abitazioni a prevalente destinazione abitativa, l’aliquota Iva agevolata del 10% si rende operativa sui beni significativi solo fino a concorrenza del valore della prestazione dell’artigiano che li ha installati più il valore dei beni di consumo impiegati durante l’intervento.

A chiarimento, si ipotizzi che un contribuente abbia fatto eseguire lavori per la sostituzione degli infissi di casa (ritenuti, come detto, “beni significativi”).

La spesa sostenuta per l’acquisto degli infissi ammonta a € 2.500,00, mentre la manodopera e i beni di consumo utilizzati durante l’intervento (silicone, sistemi di fissaggio, ecc.) sono costati altri € 850,00.

L’aliquota Iva agevolata al 10% si rende operativa a € 850,00 più un pari valore dei beni significativi.

Ne deriva, conseguentemente, che i restanti € 1.650,00 per l’acquisto dei sanitari (€ 2.500,00 – € 850,00), invece, dovranno necessariamente risultare assoggettati all’aliquota Iva ordinaria.

In concreto, quindi, il contribuente dovrà corrisponderà complessivamente Iva per € 533,00, di cui:

  • € 170,00, quale Iva agevolata al 10%, individuata sull’intero costo della manodopera e dei beni di consumo più pari valore dei beni significativi (€ 850,00 + € 850,00 = € 1.700,00);
  • € 363,00, quale Iva ordinaria calcolata sul residuo dei beni significativi acquistati (€ 2.500.00 – € 850,00 = € 1.650,00).

Ai fini procedurali si deve tenere in considerazione che ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate), l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera e al netto del valore dei predetti beni.

Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

La ratio dell’art. 7, comma 1, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488, è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero, a prescindere dal fatto che l’intervento stesso si realizzi mediante un contratto di appalto o di una cessione con posa in opera.

Di conseguenza, ogni qualvolta nell’ambito dell’intervento vengano forniti dei beni di valore significativo, l’aliquota agevolata sarà applicabile con le limitazioni previste per tali beni, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare l’intervento stesso.

Per quanto attiene alle operazioni poste in essere dalle imprese artigiane, si ritiene che le stesse siano riconducibili al contratto di “cessione con posa in opera”, dove l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi).

Lo scopo dell’impresa artigiana è, infatti, quello di produrre beni in serie con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazioni alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria.

Pertanto, in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva – si deve considerare “contratto di vendita di beni” la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi ecc. (cosiddetti “beni significativi”), se il fornitore è lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.

Le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane potrebbero, però, anche essere riconducibili ad un contratto di appalto, dove, quindi, l’obbligazione di fare prevale rispetto all’obbligazione di dare e il bene significativo viene realizzato sulla base delle specifiche richieste del cliente, con caratteristiche non standardizzate.

Tuttavia, come già anticipato, se le operazioni poste in essere sono riconducibili sia ad un “contratto di cessione con posa in opera”, sia ad un “contratto di appalto”, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, la fornitura posta in essere rileva come “fornitura di beni significativi”.

Pertanto, in entrambe le ipotesi, l’aliquota Iva agevolata è applicabile al valore dei beni realizzati dall’azienda installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i “beni significativi”.

Il valore dei suddetti “beni significativi” deve essere individuato in relazione ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto, non contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile.

In particolare, assume rilievo l’art. 13 del decreto Iva in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Pertanto, per l’individuazione del valore dei beni significativi (elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999) è necessario fare riferimento a quello specificato dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata.

Si ritiene, pertanto, che il suddetto valore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, deve necessariamente tenere presenti tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime, sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

A chiarimento della problematica in argomento, si ritiene opportuno puntualizzare che non è possibile applicare l’Iva agevolata al 10%:

  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal soggetto committente;
  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori di manutenzione;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori, in quanto l’impresa subappaltatrice è tenuta a fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% all’operatore economico principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ne ricorrono le condizioni e i presupposti;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio.

Per approfondire: Servizi e forniture. Guida operativa agli appalti. Con CD-ROM

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti: