Redditi da Trading online: trattamento fiscale

Pubblicato il da L' inform@i.v.a.

Sula base della normativa vigente alla data odierna in devono ritenersi deducibili le minusvalenze derivanti da:

a) operazioni di trading online sul mercato Forex;( vedi: Forex freedom. Ediz. italiana )

b) compravendita di opzioni binarie effettuate con broker internazionali attraverso piattaforme online;

E' bene tenere presente, tra l’altro, che in presenza di opzione per il regime di risparmio amministrato, i broker esteri non rientrano tra coloro che possono agire come sostituti d’imposta in Italia, di conseguenza il contribuente è tenuto a dichiarare nel modello Unico i redditi derivanti da tali rapporti.

L’Agenzia delle entrate nella risoluzione 1 settembre 2016, n. 71/E, ha tra l’altro, puntualizzato che l’interpretazione della disciplina sul trattamento fiscale delle operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano le medesime, per cui, si deve necessariamente ritenere che anche i redditi derivanti dalle opzioni binarie rientrino nelle fattispecie di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir, e quindi, se percepiti da un soggetto persona fisica non esercente attività d’impresa, sono soggetti imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Ai fini del calcolo dell’imponibile, per disposto di cui all’art. 68, comma 8, del Tuir, “i redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati”.

Per autoliquidare l'imposta eventualmente dovuta tali redditi vanno rilevati nel quadro RT del Modello Unico-PF, mentre, l’eventuale eccedenza delle minusvalenze risultante nel medesimo quadro RT potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi.

In concreto, poiché i broker esteri non sono sostituti d’imposta in Italia, compete al contribuente indicare i redditi diversi derivanti dai rapporti in argomento nel quadro RT – denominato “Plusvalenze di natura finanziaria” – sezione II, righi da RT 21 a RT 30, del modello Unico-PF 2016, tenendo presente che le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II devono essere riportate nel rigo RT93, colonna 5.

per approfondire si consiglia: La compilazione del modulo RW. Adempimenti in materia di monitoraggio fiscale.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, il soggetto interessato o contribuente si deve necessariamente avvalere delle certificazioni rilasciate dai broker esteri, che devono anche essere conservate ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria.

Per completezza, si ritiene opportuno puntualizzare che, ricorrendone i presupposti, i rapporti detenuti con i broker esteri rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato, e, quindi, come tali devono risultare:

1) annotati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, in quanto tali rapporti sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227);

2) assoggettati all’Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

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