L' impresa familiare e il collaboratore : adempimenti fiscali di fine anno

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Di seguito si pone l'attenzione su un adempimento di natura fiscale legato alla gestione dell' impresa familiare da porre in essere necessariamente entro la fine dell'anno affichè esplichi i propri effetti a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo. Il nostro ordinamento fiscale prevede che il reddito prodotto dall' impresa familiare deve necessariamente essere imputato ad ogni collaboratore proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili sulla base del lavoro prestato. A tal proposito occorre precisare: che il tipo di lavoro prestato dal collaboratore deve essere di natura continuativa e prevalente e comunque la sua quota di partecipazione non può essere complessivamente superiore al 49% dell’entità di reddito d’impresa che risulta dal modello Unico del contribuente che riveste la qualifica di titolare.

Per chi vuole mettersi in proprio e creare un'impresa di successo.

L'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, è un'impresa individuale nella quale uno o più familiari dell'imprenditore, collaborano con lo stesso, prestando la propria attività di lavoro.

Tale tipo di impresa può essere costituita solamente da soggetti che esercitano un'attività commerciale o artigianale, tenendo presente che la qualifica di imprenditore compete esclusivamente al titolare dell'impresa che deve essere il detentore di almeno il 51% delle "quote" dell'impresa stessa.

L'impresa può essere costituita dai seguenti familiari, che collaborano in maniera continuativa e prevalente nell'impresa:

·       il coniuge;

·       i parenti entro il terzo grado;

·       gli affini entro il secondo grado.

L'ingresso di un nuovo familiare, all'interno dell'impresa familiare già precostituita, comporta la stipula di un nuovo atto.

Tale modalità si rende operativa a condizione che:

-       i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

-       l’adempimento dichiarativo dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

-       ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Le perdite dell'impresa familiare, invece, sono attribuite integralmente al titolare il quale, a differenza dei collaboratori, può utilizzarle fiscalmente in compensazione con redditi di altra natura (se si trova in contabilità semplificata) o con redditi della stessa natura (redditi d'impresa o di partecipazione) e il riporto a nuovo dell'eventuale eccedenza (se in contabilità ordinaria).

Ai fini operativi, si pone in rilievo che I partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, mentre non è necessario che nell’atto risultino specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, in quanto le medesime possono essere individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente).

Attraverso il modulo di contatto è possibile richiedere consulenza. Un team di professionisti valuterà il quesito e formulerà un preventivo di massima e le modalità di espletamento dell'incarico eventualmente ricevuto.

Gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza diversa a seconda si tratti:

·       di un’impresa costituita ex novo sotto forma di impresa familiare, nel qual caso i medesimi si producono con decorrenza dallo stesso periodo di imposta e, di conseguenza, l’imputazione troverà operatività dall’anno di costituzione;

·       di un’impresa già esistente che nel corso dell’esercizio diventa impresa familiare, nel qual caso i medesimi esplicano operatività a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data dell’atto;

·       dell’ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente, nel qual caso i medesimi esplicano operatività a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data dell’atto.

Ne deriva, di conseguenza, che per garantire l’attribuzione al familiare collaboratore del reddito già dal 2017, l’atto deve necessariamente risultare stipulato entro il 31 dicembre 2016; se l’atto viene stipulato successivamente (ad esempio il 7 gennaio 2017), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore opererà solamente dal 2018.

In altri termini, ai fini fiscali per il periodo d’imposta 2016, un familiare che:

·       ha iniziato a collaborare nel corso del 2016, dopo aver stipulato contestualmente la scrittura privata autenticata, non avrà diritto a beneficiare dell’imputazione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;

·       ha cessato l’attività nel corso del 2016, avrà diritto all’attribuzione di una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno.

 

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